29 maggio 2011: Convenzione Consap / EFI ADR S.p.a.
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 ENTE ABILITATO ALLA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

è un ente abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successivo decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180,  a gestire il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione. Difatti, EFI S.p.a, ha regolarmente accreditato presso il Ministero di Giustizia, il proprio Organismo di Conciliazione - EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione, con sede in via Cereate n. 6 –  Roma, deputato alla gestione delle procedure di mediazione nelle controversie civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali pendenti su tutto il territorio Nazionale, tramite Mediatori formati da EFI S.p.A accreditata presso il Ministero di Giustizia anche come Ente di Formazione idoneo a tenere corsi formativi sulle tecniche di mediazione/conciliazione (PDG 9 Giugno 2010).
In virtù di tale accreditamento, EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione, è divenuto il nuovo network di riferimento nel campo della conciliazione, intesa come tecnica di risoluzione alternativa delle controversie, con molteplici sedi accreditate, presenti in tutta Italia. Difatti, con la professionalità che lo contraddistingue e la capillare organizzazione della propria struttura, l'Organismo di Conciliazione di EFI S.p.A, è in grado di gestire e di promuovere le procedure di mediazione, rispondendo efficacemente e puntualmente alle richieste di tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) interessati  alla mediazione obbligatoria o volontaria, con residenza, domicilio o sede  dislocate  su tutto il territorio Nazionale. 
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (e successivo Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010, n. 180 recante “la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro dei organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art.  16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28) ha disciplinato l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, in tutte le materie elencate all'art. 5, (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Il predetto decreto, ha altresì disciplinato all'art. 5 comma V, la possibilità per un Ente di inserire nel contratto, nello statuto ovvero nell'atto costitutivo una clausola di mediazione o conciliazione che preveda l'obbligo per le parti di esperire il tentativo di conciliazione prima di promuovere l'azione giudiziaria.

La mediazione

 è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie amministrata da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia.
Fa parte dei cosiddetti “sistemi alternativi di risoluzione delle controversie”
La  mediazione è intesa come strumento di composizione non giudiziale della controversia, il cui scopo principale è deflazionare il processo civile attraverso il raggiungimento di accordi amichevoli tra le parti o la proposizione di una risoluzione della controversia, non vincolante, da parte del mediatore.
 Sono previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione.

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono, infatti, esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Tuttavia, qualora si arrivi al giudizio civile a seguito del fallimento della mediazione, le spese processuali possono essere poste a carico della parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa del mediatore.
La mediazione può essere:

·
         obbligatoria - quando è condizione necessaria per avviare un processo.
·
         facoltativa - quando è scelta liberamente dalle parti.
·
         demandata dal giudice - quando quest’ultimo invita le parti a risolvere il loro conflitto davanti a organismi di conciliazione.
 
E può esprimersi in via:
 
·         facilitativa - in cui il mediatore, soggetto terzo, aiuta le parti a raggiungere un accordo, anche amichevole, in funzione dei rispettivi interessi delle parti
·
         aggiudicativa - in cui il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.
 

         
    

                              

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