ENTE ABILITATO ALLA MEDIAZIONE NELLE
CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI SU TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE

è un ente abilitato ai sensi del decreto
legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successivo
decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.
180, a gestire il procedimento di mediazione
finalizzato alla conciliazione. Difatti, EFI
S.p.a, ha regolarmente accreditato presso il
Ministero di Giustizia, il proprio Organismo di
Conciliazione - EFI ADR Camera Nazionale di
Conciliazione, con sede in via Cereate n. 6 –
Roma, deputato alla gestione delle procedure di
mediazione nelle controversie civili e
commerciali, giudiziali e stragiudiziali
pendenti su tutto il territorio Nazionale,
tramite Mediatori formati da EFI S.p.A
accreditata presso il Ministero di Giustizia
anche come Ente di Formazione idoneo a tenere
corsi formativi sulle tecniche di
mediazione/conciliazione (PDG 9 Giugno 2010).
In virtù di tale accreditamento, EFI ADR Camera
Nazionale di Conciliazione, è divenuto il nuovo
network di riferimento nel campo della
conciliazione, intesa come tecnica di
risoluzione alternativa delle controversie, con
molteplici sedi accreditate, presenti in tutta
Italia. Difatti, con la professionalità che lo
contraddistingue e la capillare organizzazione
della propria struttura, l'Organismo di
Conciliazione di EFI S.p.A, è in grado di
gestire e di promuovere le procedure di
mediazione, rispondendo efficacemente e
puntualmente alle richieste di tutti i soggetti
(persone fisiche o giuridiche) interessati alla
mediazione obbligatoria o volontaria, con
residenza, domicilio o sede dislocate su tutto
il territorio Nazionale.
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (e
successivo Decreto Ministeriale del 18 ottobre
2010, n. 180 recante “la determinazione dei
criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta
del registro dei organismi di mediazione e
dell'elenco dei formatori per la mediazione,
nonché l'approvazione delle indennità spettanti
agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28) ha
disciplinato l'obbligo di esperire il
procedimento di mediazione, quale condizione di
procedibilità dell'azione giudiziaria, in tutte
le materie elencate all'art. 5, (condominio,
diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto d'aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari). Il predetto decreto, ha altresì
disciplinato all'art. 5 comma V, la possibilità
per un Ente di inserire nel contratto, nello
statuto ovvero nell'atto costitutivo una
clausola di mediazione o conciliazione che
preveda l'obbligo per le parti di esperire il
tentativo di conciliazione prima di promuovere
l'azione giudiziaria.
La mediazione
è una procedura di risoluzione alternativa
delle controversie amministrata da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accordo amichevole
per la risoluzione di una controversia.
Fa parte dei cosiddetti “sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie”
La mediazione è intesa come strumento di
composizione non giudiziale della controversia,
il cui scopo principale è deflazionare il
processo civile attraverso il raggiungimento di
accordi amichevoli tra le parti o la
proposizione di una risoluzione della
controversia, non vincolante, da parte del
mediatore.
Sono previste agevolazioni fiscali per coloro
che ricorrono alla mediazione.
Tutti gli atti relativi al procedimento di
mediazione sono, infatti, esenti dall'imposta di
bollo e da ogni altra spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura. In
particolare, il verbale di conciliazione sarà
esente dall'imposta di registro sino all'importo
di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta
per la parte eccedente. In caso di successo
della mediazione, le parti avranno diritto a un
credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro
per il pagamento delle indennità
complessivamente dovute all'organismo di
mediazione. In caso di insuccesso della
mediazione, il credito d'imposta è ridotto della
metà.
Tuttavia, qualora si arrivi al giudizio civile a
seguito del fallimento della mediazione, le
spese processuali possono essere poste a carico
della parte che ha rifiutato la soluzione
conciliativa del mediatore.
La mediazione può essere:
·
obbligatoria - quando è condizione necessaria per avviare un
processo.
·
facoltativa - quando è scelta liberamente dalle parti.
·
demandata dal giudice - quando quest’ultimo invita le parti
a risolvere il loro conflitto davanti a
organismi di conciliazione.
E
può esprimersi in via:
·
facilitativa - in cui il mediatore, soggetto terzo, aiuta le
parti a raggiungere un accordo, anche
amichevole, in funzione dei rispettivi interessi
delle parti
·
aggiudicativa - in cui il mediatore, qualora l’accordo
amichevole non venga raggiunto, propone comunque
una risoluzione della controversia, che le parti
restano libere di accettare o meno.